E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Art. 114 ORC dal 2023

Art. 114 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 114 Contenuto dell’iscrizione

L’iscrizione nel registro di commercio di succursali di enti giuridici con sede all’estero contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede dello stabilimento principale nonché, se del caso, un rinvio alla sua registrazione e al numero d’identificazione delle imprese di quest’ultimo;
  • b. l’entit? e la moneta di un eventuale capitale dello stabilimento principale nonché informazioni sui conferimenti effettuati;
  • c. la ditta o il nome, il numero d’identificazione delle imprese, la sede e il domicilio legale della succursale;
  • d. il fatto che si tratta di una succursale;
  • e. lo scopo della succursale;
  • f. le persone autorizzate a rappresentare la succursale.
  • 2 Alla formulazione dello scopo della succursale si applica l’articolo 118 capoverso 1.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz