Art. 112 OETV dal 2022

Art. 112 Capitolo 6: Altre esigenze e equipaggiamento suppletivo Specchi e altri dispositivi per la visione indiretta (1)
1 Gli autoveicoli devono essere muniti esternamente, a destra e a sinistra, di uno specchio retrovisore che permetta al conducente di vedere facilmente la carreggiata lateralmente lungo la carrozzeria e a tergo su una distanza di 100 m al minimo.
2 Sui veicoli delle categorie M1 e N1 muniti di un lunotto posteriore di grandezza sufficiente che non possono trainare rimorchi, uno specchio retrovisore interno può sostituire quello esterno destro. (2)
3 Gli specchi retrovisori devono essere fissati in modo da vibrare il meno possibile e riflettere un’immagine non deformata. La superficie dello specchio deve essere di almeno 70 cm2 per gli autoveicoli leggeri; per quelli pesanti deve essere di almeno 150 cm2, se è convessa, di almeno 300 cm2 se è piana. Il raggio di curvatura degli specchi convessi non deve essere inferiore a 0,80 m.
4 I veicoli delle categorie N2 e N3 devono essere muniti, oltre che degli specchi retrovisori prescritti secondo il capoverso 1, degli specchi seguenti: a. di uno specchio anteriore; fanno eccezione i veicoli della categoria N2 con un peso totale fino a 7,50 t;b. su entrambi i lati di uno specchio esterno grandangolare; ec. sul lato opposto al volante, di uno specchio d’accostamento. I veicoli della categoria N2 con un peso totale fino a 7,50 t necessitano di uno specchio d’accostamento soltanto quando questo può essere ancorato a un’altezza di almeno 2 m dal suolo. (3)
5 Gli autoveicoli che hanno parti degli stessi, attrezzature di lavoro o attrezzi accessori che sporgono anteriormente di oltre 3,00 m ma non più di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida devono essere muniti di specchi retrovisori laterali. Fanno eccezione i veicoli equipaggiati per lo sgombero della neve. Gli specchi retrovisori laterali devono essere specchi grandangolari e, se di forma rettangolare od ovale, disposti orizzontalmente. Devono avere una superficie riflettente convessa di 500 cm2 ciascuno. Vanno posti il più lontano possibile anteriormente e possono essere arretrati di al massimo 2,50 m rispetto all’estremit anteriore. In sostituzione degli specchi retrovisori laterali può essere utilizzato un sistema a telecamera e monitor omologato di cui al capoverso 6. (6)
6 Gli autoveicoli aventi attrezzi accessori montati temporaneamente che sporgono anteriormente per più di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida (art. 164 cpv. 1) devono essere muniti di un sistema a telecamera e monitor omologato. Fanno eccezione i veicoli equipaggiati per lo sgombero della neve. Le telecamere di visione laterale di tale sistema vanno poste il più lontano possibile anteriormente e possono essere arretrate di al massimo 2,50 m rispetto all’estremit anteriore dell’attrezzo accessorio. Le esigenze per i sistemi a telecamera e monitor si fondano sull’allegato 13. (7)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(3) Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(4) Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(5) Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(6) Introdotto dal n. I dell’O del 16 gen. 2008 (RU 2008 355). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).
(7) Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.