E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 112 OETV dal 2022

Art. 112 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 112 Capitolo 6: Altre esigenze e equipaggiamento suppletivo Specchi e altri dispositivi per la visione indiretta (1)

1 Gli autoveicoli devono essere muniti esternamente, a destra e a sinistra, di uno specchio retrovisore che permetta al conducente di vedere facilmente la carreggiata lateralmente lungo la carrozzeria e a tergo su una distanza di 100 m al minimo.

2 Sui veicoli delle categorie M1 e N1 muniti di un lunotto posteriore di grandezza sufficiente che non possono trainare rimorchi, uno specchio retrovisore interno può sostituire quello esterno destro. (2)

3 Gli specchi retrovisori devono essere fissati in modo da vibrare il meno possibile e riflettere un’immagine non deformata. La superficie dello specchio deve essere di almeno 70 cm2 per gli autoveicoli leggeri; per quelli pesanti deve essere di almeno 150 cm2, se è convessa, di almeno 300 cm2 se è piana. Il raggio di curvatura degli specchi convessi non deve essere inferiore a 0,80 m.

4 I veicoli delle categorie N2 e N3 devono essere muniti, oltre che degli specchi retrovisori prescritti secondo il capoverso 1, degli specchi seguenti: a. di uno specchio anteriore; fanno eccezione i veicoli della categoria N2 con un peso totale fino a 7,50 t;b. su entrambi i lati di uno specchio esterno grandangolare; ec. sul lato opposto al volante, di uno specchio d’accostamento. I veicoli della categoria N2 con un peso totale fino a 7,50 t necessitano di uno specchio d’accostamento soltanto quando questo può essere ancorato a un’altezza di almeno 2 m dal suolo. (3)

4bis Le esigenze concernenti gli specchi di cui al capoverso 4 e la loro installazione si fondano sul regolamento (CE) n. 661/2009 o sul regolamento UNECE n. 46. (4)

4ter In sostituzione degli specchi di cui ai capoversi 1-4 sono ammessi altri dispositivi che permettono al conducente di avere il medesimo campo visivo, purché conformi al regolamento UNECE n. 46. (5)

5 Gli autoveicoli che hanno parti degli stessi, attrezzature di lavoro o attrezzi accessori che sporgono anteriormente di oltre 3,00 m ma non più di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida devono essere muniti di specchi retrovisori laterali. Fanno eccezione i veicoli equipaggiati per lo sgombero della neve. Gli specchi retrovisori laterali devono essere specchi grandangolari e, se di forma rettangolare od ovale, disposti orizzontalmente. Devono avere una superficie riflettente convessa di 500 cm2 ciascuno. Vanno posti il più lontano possibile anteriormente e possono essere arretrati di al massimo 2,50 m rispetto all’estremit? anteriore. In sostituzione degli specchi retrovisori laterali può essere utilizzato un sistema a telecamera e monitor omologato di cui al capoverso 6. (6)

6 Gli autoveicoli aventi attrezzi accessori montati temporaneamente che sporgono anteriormente per più di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida (art. 164 cpv. 1) devono essere muniti di un sistema a telecamera e monitor omologato. Fanno eccezione i veicoli equipaggiati per lo sgombero della neve. Le telecamere di visione laterale di tale sistema vanno poste il più lontano possibile anteriormente e possono essere arretrate di al massimo 2,50 m rispetto all’estremit? anteriore dell’attrezzo accessorio. Le esigenze per i sistemi a telecamera e monitor si fondano sull’allegato 13. (7)

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(3) Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(4) Introdotto dal n. I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(5) Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(6) Introdotto dal n. I dell’O del 16 gen. 2008 (RU 2008 355). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).
(7) Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Art. 112 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (VTS) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
ZHSU140086Einsprache gegen StrafbefehlSchuldig; Beschuldigte; Berufung; Sicht; Beschuldigten; Klappt; Vorinstanz; Klappte; Hörde; Urteil; Strasse; Dielsdorf; Statthalteramt; Recht; Sichthemmung; Untersuchung; Seitenspiegel; Klagt; Fahrt; Aussenspiegel; Gabel; Frontlader; Mangel; Sachverhalt; Rechte; Klagte; Gefahren; Befehl; Massiv; Radfahrer
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz