Art. 111 LDIP dal 2023
Art. 111 straniere
1 Le decisioni straniere in materia di diritti immateriali sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:a. nello Stato di domicilio del convenuto; ob. nel luogo dell’atto o dell’evento, sempre che il convenuto non fosse domiciliato in Svizzera. (1)
2 Le decisioni straniere concernenti la validit? o l’iscrizione di diritti immateriali sono riconosciute soltanto se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato per il quale è chiesta la protezione.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 ([RU 2008 2551]; [FF 2006 1]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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