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Codice penale militare (CPM)

Art. 109 CPM dal 2023

Art. 109 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 109 i. Persecuzione e apartheid j. Altri atti inumani

1 Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

  • a. uccide intenzionalmente una persona;
  • b. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita atte a provocarne la distruzione;
  • c. si arroga un diritto di propriet? su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;
  • d. priva una persona della libert? contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;
  • e. nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
  • 1. priva una persona della libert? su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o
  • 2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;
  • f. infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;
  • g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volont? , la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravit? analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
  • h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
  • i. lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal capo sesto o sestobis o ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;
  • j. commette un altro atto inumano di gravit? paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,
  • è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

    2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

    3 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c–j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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