Art. 1077 d. Pubblicazione
1 La diffida dev’essere pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. (1)
2 In casi speciali il giudice può provvedere anche in altro modo ad un’opportuna pubblicit? .
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ? anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).