Art. 106 (1) Cinture di sicurezza, sedili per fanciulli, poggiatesta (2)
1 L’obbligo d’equipaggiamento e le esigenze riguardo alle cinture di sicurezza di veicoli delle categorie M e N si fondano sul regolamento (CE) n. 661/2009 o sul regolamento UNECE n. 16. Ai veicoli della categoria M1 adibiti a uno scopo speciale si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2018/858. (3)
2 Nei veicoli delle categorie M e N, i sedili disposti trasversalmente rispetto alla direzione di marcia devono essere dotati di cinture addominali. Sono eccettuati i veicoli impiegati esclusivamente per le corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione o per corse in sostituzione di treni. I sedili disposti con un’inclinazione fino a 45 gradi rispetto all’asse longitudinale sono considerati alla stregua di sedili disposti nella direzione di marcia o in direzione opposta ad essa, gli altri sono considerati alla stregua di sedili disposti trasversalmente. (4)
3 I sedili per fanciulli installati sui veicoli delle categorie M e N devono offrire un livello di protezione almeno equivalente a quello dei sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 44/03 per la fascia di et? interessata o al regolamento UNECE n. 129. (5)
4 I veicoli delle categorie M1 e N1 nonché i furgoncini devono essere provvisti di poggiatesta sui sedili anteriori esterni. (5)
5 Gli autoveicoli di lavoro aventi una velocit? massima per costruzione di oltre 40 km/h nonché i trattori e i carri con motore dotati di struttura protettiva certificata contro il ribaltamento devono disporre di cinture di sicurezza conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 o al regolamento UNECE n. 16. (7)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).