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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 106 OETV dal 2022

Art. 106 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 106 (1) Cinture di sicurezza, sedili per fanciulli, poggiatesta (2)

1 L’obbligo d’equipaggiamento e le esigenze riguardo alle cinture di sicurezza di veicoli delle categorie M e N si fondano sul regolamento (CE) n. 661/2009 o sul regolamento UNECE n. 16. Ai veicoli della categoria M1 adibiti a uno scopo speciale si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2018/858. (3)

2 Nei veicoli delle categorie M e N, i sedili disposti trasversalmente rispetto alla direzione di marcia devono essere dotati di cinture addominali. Sono eccettuati i veicoli impiegati esclusivamente per le corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione o per corse in sostituzione di treni. I sedili disposti con un’inclinazione fino a 45 gradi rispetto all’asse longitudinale sono considerati alla stregua di sedili disposti nella direzione di marcia o in direzione opposta ad essa, gli altri sono considerati alla stregua di sedili disposti trasversalmente. (4)

3 I sedili per fanciulli installati sui veicoli delle categorie M e N devono offrire un livello di protezione almeno equivalente a quello dei sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 44/03 per la fascia di et? interessata o al regolamento UNECE n. 129. (5)

4 I veicoli delle categorie M1 e N1 nonché i furgoncini devono essere provvisti di poggiatesta sui sedili anteriori esterni. (5)

5 Gli autoveicoli di lavoro aventi una velocit? massima per costruzione di oltre 40 km/h nonché i trattori e i carri con motore dotati di struttura protettiva certificata contro il ribaltamento devono disporre di cinture di sicurezza conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 o al regolamento UNECE n. 16. (7)

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(5) (6)
(6) Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005 (RU 2005 4515). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(7) Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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