Art. 106 LCStr dal 2023

Art. 106 Esecuzione della legge
1 Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della presente legge e designa le autorit federali competenti per eseguirla. Può autorizzare l’USTRA a disciplinare i particolari. (1)
2 Per il rimanente, i Cantoni sono incaricati di eseguire la presente legge. Essi prendono le misure necessarie a tale scopo e designano le autorit cantonali competenti.
3 I Cantoni rimangono competenti a emanare prescrizioni completive sulla circolazione stradale, in quanto non concernano i veicoli a motore, i velocipedi e i veicoli ferrotranviari.
4 Il Consiglio federale può sottoporre a periti o a commissioni speciali problemi concernenti l’esecuzione della presente legge. ... (2)
5 Il Consiglio federale è autorizzato a prendere provvisoriamente, finche la materia sia disciplinata per legge, tutte le misure imposte dai progressi tecnici nel settore della circolazione stradale e dall’esecuzione di convenzioni internazionali.
6 Per le persone che godono di privilegi e immunit diplomatici, il Consiglio federale può disciplinare diversamente la competenza delle autorit e prevedere le altre eccezioni alla presente legge derivanti dagli usi internazionali.
7 ... (3)
8 Il Consiglio federale può vietare, contingentare, sottomettere ad autorizzazione o ad altre restrizioni i viaggi di veicoli stranieri, se uno Stato estero ordina tali provvedimenti nei confronti dei veicoli svizzeri e dei loro conducenti, oppure applica loro prescrizioni di circolazione più severe rispetto a quelle applicate ai propri veicoli e loro conducenti. (4)
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(2) Secondo e terzo per. abrogati dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837).
(3) Abrogato dal n. I della LF del 15 giu. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1053).
(5) Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1989 (RU 1991 71; FF 1986 III 185). Abrogato dal n. I della LF del 15 giu. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455).
(6) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 609).
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