Art. 106 Violazione di segreti militari (1)
1 Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l’adempimento del mandato di parti essenziali dell’esercito, o indebitamente s’impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. (2)
2 In caso di servizio attivo la pena è una pena detentiva.
3 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
4 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).