Art. 105 Parabrezza, abitacolo
1 Gli autoveicoli devono essere muniti di un parabrezza.
2 Il parabrezza di autoveicoli leggeri deve essere di vetro composto omologato (vetro di sicurezza a più strati). Il parabrezza dei veicoli della polizia e del servizio doganale adibiti al servizio d’ordine può essere di un materiale diverso se è garantita una protezione equivalente dei passeggeri e degli altri utenti della strada. (1)
3 ... (2)
4 I posti a sedere degli autocarri devono essere completamente separati dallo spazio di carico. In deroga a tale disposizione, sono ammessi posti a sedere e per il trasporto di merci nel medesimo vano se la superficie di carico è provvista di dispositivi di fissaggio destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento del carico. (3)
5 La cabina del conducente degli autocarri e lo spazio riservato ai passeggeri sugli autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone devono essere protetti contro le intemperie e poter essere aerati e riscaldati. I compartimenti riservati ai passeggeri e le cabine del conducente con una sola porta devono essere dotati di un’uscita di sicurezza giusta l’articolo 123 capoverso 3. Eccettuati sono i veicoli equipaggiati appositamente per il trasporto di detenuti. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).