Art. 1043 4. Dispensa dal protesto
1 Il traente, il girante o l’avallante può, con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.
2 Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti né dagli avvisi. La prova dell’inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.
3 Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente, e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
ZH | HG120233 | Forderung | Beklagten; Partner; Partners; Partnerschaftsvertrag; Zahlung; Sàrl; Forderung; Betrag; Vertrag; Partei; Liefer; Parteien; Gutschrift; Partnerschaftsvertrages; Recht; Geschäft; Bezahlt; Lieferung; Partenaire; Verpflichte; Forderungen; Gerischen; Gunsten; Lieferungen; Inventur; Garantie; Höhe; Verpflichtet; Zusammenstellung |