Art. 1040 OR dal 2023
Art. 1040 g. Copia dell’atto di protesto
1 La persona o l’ufficio pubblico che leva il protesto deve farne una copia.
2 Questa copia deve indicare:1. la somma della cambiale;2. la scadenza;3. il luogo e la data dell’emissione;4. il traente, il trattario, come pure il nome della persona o la ditta, alla quale o all’ordine della quale deve farsi il pagamento;5. il nome della persona o la ditta che deve eseguire il pagamento, quand’essa non s’identifichi col trattario;6. gl’indicati al bisogno e gli accettanti per intervento.
3 La persona o l’ufficio pubblico che leva i protesti deve conservarne le copie, disposte per ordine cronologico.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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