Art. 104 CPP dal 2025
Art. 104 Definizione e statuto Parti
1 l’imputato; l’accusatore privato; il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.
2
La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.
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