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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 100 OETV dal 2022

Art. 100 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 100 (1) Tachigrafo

1 Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti:

  • a. di un tachigrafo digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all’OLR 1 (2) ;
  • b. di un tachigrafo analogico o digitale i veicoli i cui conducenti sottostanno all’OLR 2 (3) ;
  • c. di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale gli altri autoveicoli pesanti che non rientrano nel campo d’applicazione della lettera a o b aventi una velocit? massima per costruzione superiore a 40 km/h, ad eccezione degli autoveicoli di lavoro, degli autoveicoli adibiti ad abitazione e delle automobili pesanti;
  • d. di un apparecchio per la registrazione dei dati oppure di un tachigrafo analogico o digitale i furgoncini aventi più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente, adibiti al trasporto professionale di scolari e i veicoli usati per corse professionali secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c oppure capoverso 4 OLR 2.
  • 2 I tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all’allegato I C del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente).

    3 Per i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b–d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.

    4 I tachigrafi analogici devono essere conformi all’allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all’allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85.

    5 Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all’articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente.

    6 Per l’indicazione della velocit? in caso di tachigrafi è sufficiente un arco fino a 120 km/h. È fatto salvo l’articolo 55 capoverso 4.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
    (2) RS 822.221
    (3) RS 822.222

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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