LAMaI Art. 1 - Campo d’applicazione

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 1 LAMaI dal 2026

Art. 1 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 1 Applicabilità della LPGA Campo d’applicazione

1

 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 (1) sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la presente legge o la legge del 26 settembre 2014 (2) sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal) non preveda espressamente una deroga alla LPGA. (3)

2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

  • a.

    autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35–40 e 59);

  • b.

    tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43–55);

  • c. (4)

    riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66;

  • d.

    liti tra assicuratori (art. 87);

  • e.

    procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89).

  • (1) RS 830.1
    (2) RS 832.12
    (3) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3472; FF 2002 715).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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