Art. 1 LAMaI dal 2026
Art. 1 Applicabilità della LPGA Campo d’applicazione
1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 (1) sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la presente legge o la legge del 26 settembre 2014 (2) sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal) non preveda espressamente una deroga alla LPGA. (3)
2 autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35–40 e 59); tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43–55); riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66; liti tra assicuratori (art. 87); procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89).
(2) RS 832.12
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137; FF 2012 1623).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3472; FF 2002 715).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
