(art. 107 cpv. 1 e 3 LCStr)
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1963.
2 Alla stessa data entrano in vigore le disposizioni non ancora applicabili della LCStr e la legge federale del 23 giugno 19611 che modifica quella sulla circolazione stradale. L’articolo 12 della LCStr, è, tuttavia, applicabile ai veicoli a motore e ai rimorchi solamente da quando il Consiglio federale avrà emanato le necessarie prescrizioni esecutive.
3 Sono abrogati: la legge federale del 15 marzo 19322 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, tutte le norme della circolazione sinora vigenti e il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 19393 concernente gli autoveicoli impiegati pel trasporto di animali vivi.
4 Le ordinanze ed i decreti emanati dal Consiglio federale in esecuzione della legge federale del 15 marzo 19324 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi restano in vigore, eccettuate le norme di circolazione ivi contenute, se non sono contrarie alla LCStr o alle sue prescrizioni d’esecuzione. Il DATEC allestisce un elenco delle disposizioni ancora in vigore.
BGE | Regeste | Schlagwörter |
91 IV 96 | Art. 74 VRV. Tiertransporte mit Motorfahrzeugen. Die Kantone sind nicht befugt, aus verkehrs- oder seuchenpolizeilichen Gründen Vorschriften über den Bau und die Ausrüstung der bei Tiertransporten verwendeten Motorfahrzeuge aufzustellen. | Tierseuchen; Motorfahrzeuge; Vorschriften; Kanton; Transport; Muntwiler; Wagen; Tiere; Sauter; Verordnung; Gewerbsmässige; Bekämpfung; Ausführung; Strasse; Tiertransport; Pfäffikon; Befugnis; Anhänger; Motorfahrzeugen; Kantone; Beförderung; Urteil; Bundesrat; Tierseuchenverordnung; Tiertransporte; Klauenvieh; überspannen; Seuchenpolizeilichen; Beschluss |