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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 95 ONC dal 2022

Art. 95 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 95

Permessi

1 Le domande per manifestazioni, assoggettate al permesso devono essere presentate all’autorità cantonale, almeno un mese prima della ga­ra. Sono da allegare un disegno del regolamento, un piano del per­cor­so e l’orario, come anche indicazioni circa i provvedimenti di pro­te­zione previsti, l’organizzazione del servizio sanitario e il numero approssi­mativo dei partecipanti.*

2 Gli organizzatori non hanno alcun diritto al permesso. Esso deve es­sere rifiutato, se è prevedibile una molestia per rumori eccessivi o persistenti. Per le manifestazioni su pista, esso deve essere, inoltre, rifiutato se l’esercizio della pista, non assoggettato a un permesso, è contrario agli scopi dell’educazione stradale e della lotta contro i rumori.

3 Il permesso di organizzare «rally-papier», corse d’orientamento e si­mili è rilasciato solo se la classificazione non è fondata sul tempo im­piegato. Le prove di velocità con veicoli a motore, come le corse in salita, sono permesse solo su strade chiuse al traffico.

4 Se il regolamento di gara prevede delle velocità medie, gli orga­niz­za­tori devono approntare controlli segreti; eccessi di velocità devo­no essere adeguatamente consi­derati nella classificazione.

5 Per le gare nell’ambito dei campionati di formula E l’autorità cantonale definisce nell’autorizzazione una velocità massima adeguata al circuito e ai veicoli. L’autorità cantonale garantisce il controllo e il rispetto della velocità massima.391

* Circa l’attestato di assicurazione, cfr. art. 30 e 31 dell’O del 20 nov. 1959 sull’assicurazione dei veicoli (RS 741.31).

391 Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016 al 31 mar. 2026 (RU 2016 403, 2020 2139).

(art. 103 cpv. 1 LCStr)


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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