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Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Art. 95 LSerFi dal 2020

Art. 95 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 95 Disposizioni transitorie

1 Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 6.

2 I consulenti alla clientela di cui all’articolo 28 devono annunciarsi presso il servizio di registrazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge per l’iscrizione nel registro.

3 I fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo l’articolo 74 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

4 Dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del titolo terzo si applicano:

a.
ai valori mobiliari che sono stati oggetto di un’offerta pubblica o di cui è stata richiesta l’ammissione al commercio presso una sede di negoziazione prima dell’entrata in vigore della presente legge;
b.
agli strumenti finanziari offerti a clienti privati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

5 Il Consiglio federale può prorogare il termine di cui al capoverso 4 per i valori mobiliari, se opportuno a seguito di un’entrata in servizio tardiva dell’organo di verifica.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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