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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 94 ONC dal 2021

Art. 94 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 94 Manifestazioni vietate; eccezioni

1 Sono sottoposte al divieto di effettuare gare di velocità con veicoli a motore su circuito alla presenza di pubblico tutte le siffatte gare in cui la stessa tratta è percorsa più volte senza interruzione.

2 Sono, inoltre, vietate le manifestazioni, il cui regolamento permette ai concorrenti di eliminare gli avversari danneggiando il loro veicolo (corse di stock-car e simili), e le gare d’inseguimento degli aerostati con classificazione in base al tempo impiegato.

3 L’autorità cantonale può, tuttavia, permettere:

a.
gare di velocità con motoveicoli su prato;
b.
gare di abilità su terreno accidentato;
c.
gare di velocità con veicoli speciali di cilindrata massima di 250 cm3;
d.
slalom automobilistici;
e.
gare di velocità nell’ambito dei campionati di formula E.1

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° apr. 2016, la lett. e si applica fino al 31 mar. 2026 (RU 2016 403, 2020 2139).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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