1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto,
chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.162
2. Nei casi gravi può essere pronunciata una pena detentiva.
3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
3. Indebolimento della forza difensiva del Paese. >Servizio straniero >