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Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Art. 92 LIFD dal 2023

Art. 92 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 92

Artisti, sportivi e conferenzieri

1 I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, del­la radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i con­ferenzieri, domiciliati all’estero, devono pagare l’imposta sui proventi della loro atti­vità personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all’artista, allo sportivo o al confe­ren­ziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.

2 L’aliquota dell’imposta è di:

0,8 per cento per introiti giornalieri fino a 200 franchi;
2,4 per cento per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1000 franchi;
5 per cento per introiti giornalieri di 1001 franchi fino a 3000 franchi;
7 per cento per introiti giornalieri superiori a 3000 franchi.

3 Per introiti giornalieri s’intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento183. Questi ultimi ammontano:

a.
al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
b.
al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.184

4 L’organizzatore della manifestazione in Svizzera è solidalmente responsabile del pagamento dell’imposta.

5 Il DFF stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l’ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l’imposta alla fonte.185

183 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10)

184 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

185 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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