1 Chi intende esercitare un istituto di prestiti a pegno deve ottenere l’autorizzazione del governo cantonale.
2 I Cantoni possono stabilire che questa autorizzazione sia data soltanto ad istituti pubblici del Cantone o dei Comuni o ad istituti di utilità pubblica.
3 Essi possono imporre tasse particolari sull’esercizio di tali imprese.
II. Durata >