1 L’autorità cantonale può permettere l’uso industriale di un veicolo agricolo e forestale:
2 Questi permessi sono concessi soltanto per motivi impellenti e solo nelle località ove non esistono veicoli industriali atti a effettuare in modo adeguato tali trasporti. I trasporti permessi devono essere poco importanti e l’uso agricolo e forestale deve restare predominante. I permessi possono essere revocati in qualsiasi momento.
3 L’autorità cantonale può permettere l’uso di veicoli agricoli e forestali per cortei ecc.; essa ordina, all’occorrenza, le necessarie misure di sicurezza. Circa l’assicurazione è applicabile per analogia l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 19592 sull’assicurazione dei veicoli.3
4 Una copia di ogni permesso deve essere inviata all’assicuratore del veicolo e all’Ufficio federale per gli uffici federali interessati.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).
2 RS 741.31
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).
(art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 LCStr) 8