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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 88 ONC dal 2021

Art. 88 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 88 Trasporti vietati

È vietato l’impiego di veicoli agricoli e forestali per trasporti diversi da quelli agricoli e forestali, segnatamente:1

a.
i trasporti per un’azienda accessoria non designata nell’articolo 87 capoverso 2 lettera d, come fabbrica di sidro, segherie, commercio di foraggi o di bestiame;
b.2
i trasporti per aziende attive nel settore agricolo o forestale, come la raccolta del latte o di altri prodotti agricoli per un centro di raccolta e il trasporto dei prodotti a partire dal centro, il trasporto di legna per segherie o altri commercianti, il trasporto di cereali dal cliente al mulino e la riconsegna dei prodotti macinati;
c.
i trasporti eseguiti per aggiudicazione o in relazione con compiti industriali spettanti alle amministrazioni pubbliche, eccettuati i casi previsti nell’articolo 87 capoverso 3.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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