1 Anziché rendere responsabili i soci o pur rendendoli responsabili, lo statuto può obbligarli ad eseguire versamenti suppletivi; questi saranno tuttavia adoperati solo a colmare perdite accertate dal bilancio.
2 L’obbligo d’eseguire versamenti suppletivi può essere illimitato o limitato a somme determinate od anche proporzionato ai contributi ed alle quote sociali.
3 In difetto di disposizioni dello statuto, i soci devono contribuire al versamento suppletivo in proporzione dell’ammontare delle quote sociali o, in mancanza di queste, per capi.
4 I versamenti suppletivi possono essere ordinati in ogni tempo. Nel fallimento della società il diritto d’ordinarli spetta all’amministrazione fallimentare.
5 Si applicano per il resto le norme circa la riscossione dei contributi sociali e la decadenza dai diritti come socio.