Art. 87 ONC dal 2021
Art. 87 Trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola e forestale1
1 Sono considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola e forestale i trasporti fra le diverse parti dell’azienda, segnatamente fra la sede e il luogo di svolgimento dell’attività.2
2 Sono parimenti considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola e forestale i seguenti trasporti, se non sono effettuati per fornitori o acquirenti che commerciano, producono o trasformano a titolo professionale le merci trasportate:3
- a.4
- il carico e lo scarico di beni dell’azienda come foraggi, strame, concimi, sementi, di macchine e apparecchi agricoli, forestali o domestici, di mobili e materiali da costruzione;
- b.
- i trasporti di bestiame, ad esempio in relazione con l’alpeggio, i mercati e le esposizioni;
- c.
- le consegne al primo acquirente dei prodotti dell’azienda per la trasformazione o l’utilizzazione;
- d.5
- i trasporti per una cava, una torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di un’azienda agricola o forestale quale azienda accessoria.
3 Sono equiparati ai trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola o forestale:6
- a.
- i trasporti in relazione con lavori di bonifica, di formazione di nuove terre, di raggruppamento parcellare e di dissodamento eseguiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo e forestale;
- b.
- i trasporti in relazione con lavori di arginatura e di protezione, ai quali il detentore del veicolo partecipa direttamente;
- c.
- i trasporti in relazione con lavori comunali e altri che il detentore del veicolo è tenuto a eseguire per la comunità;
- d.7
- i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario;
- e.8
- le corse per il servizio antincendio e per la protezione civile;
- f.9
- le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli e forestali che servono come beni culturali tecnici.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).
9 Introdotta dal n. I dell’O del 7 mar. 1994 (RU 1994 816). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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