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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Art. 87 LStrl dal 2022

Art. 87 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 87

Contributi federali

1 La Confederazione versa ai Cantoni:

a.282
per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi283;
b.284
per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente e per ogni apolide secondo l’articolo 31 capoverso 2, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi;
c.285
per le persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all’articolo 88 capoverso 4 LAsi, sempre che la stessa non sia già stata versata precedentemente;
d.286
per ogni apolide ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP287 o dell’articolo 49a o 49abis CPM288 o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della presente legge, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

2 L’assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi.

3 Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera.289

4 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell’apolidia.290

282 Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889 6503).

283 RS 142.31

284 Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).

285 Introdotta dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

286 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

287 RS 311.0

288 RS 321.0

289 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).

290 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
F-5416/2016Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung (Übriges)Beschwerde; Beschwerdeführer; Bundes; Aufenthalt; Urteil; Aufenthalts; Recht; Vorinstanz; Zustimmung; Therapie; Beschwerdeführers; Verfahren; Kanton; Bundesverwaltungsgericht; BE-act; Entscheid; Schweiz; Kantons; Rechtlich; Vollzug; Verfügung; Aufenthaltsbewilligung; Piebericht; Verhalten; Therapiebericht; Erteilung; Niederlassungsbewilligung; Polizei; Milie; Rechtliche
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