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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 86 LPP dal 2022

Art. 86 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 86

a322 Comunicazione di dati

1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

a.
alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;
abis.323
all’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale (art. 40), qualora ne necessiti per riscuotere alimenti non pagati o garantire il versamento di alimenti futuri;
b.
ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
c.
ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
d.
agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 1889324 sulla esecuzione e sul fallimento;
e.
alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l’applicazione delle leggi in materia fiscale;
f.325
alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’arti­colo 448 capoverso 4 del Codice civile326;
g.327
...

2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

a.
ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di control­larne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
b.
agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
bbis.328 agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero AVS;
c.
alle autorità competenti per l’imposta alla fonte, conformemente agli arti­coli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990329 sull’imposta fede­rale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
d.
agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992330 sulla statistica federale;
e.
alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impe­dire un crimine;
f.331
all’ufficio AI competente per il rilevamento tempestivo conformemente all’articolo 3b LAI332 o nell’ambito della collaborazione interistituzionale secondo l’articolo 68bis LAI e agli istituti d’assicurazione privati secondo l’arti­colo 68bis capoverso 1 lettera b LAI;
g.333
al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015334 sulle attività informative.

3 I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965335 sull’imposta preventiva.

4 I dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge pos­sono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati è garantito.

5 Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

a.
per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
b.
per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.

6 Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.

7 Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.

8 I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

322 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).

323 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 489).

324 RS 281.1

325 Introdotto dall’all. n. 27 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

326 RS 210

327 Introdotta dall’all. n. 10 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogata dall’all. n. II 16 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

328 Introdotta dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).

329 RS 642.11

330 RS 431.01

331 Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).

332 RS 831.20

333 Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 16 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

334 RS 121

335 RS 642.21


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
Isabelle Vetter-SchreiberKommentar2000
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