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Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Art. 84 LSerFi dal 2020

Art. 84 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 84 Riconoscimento

1 Gli organi di mediazione necessitano del riconoscimento del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

2 Sono riconosciute come organi di mediazione le organizzazioni che soddisfano le seguenti condizioni:

a.
tali organizzazioni e le persone da loro incaricate della mediazione esercitano il loro compito in modo imparziale, trasparente ed efficiente nonché indipendente dal punto di vista organizzativo e finanziario e non ricevono istruzioni;
b.
garantiscono che le persone da loro incaricate della mediazione dispongono delle conoscenze tecniche necessarie;
c.
dispongono di un regolamento di organizzazione che assicura il funzionamento dell’organo di mediazione e disciplina le condizioni di affiliazione;
d.
dispongono di un regolamento che precisa la procedura di cui all’articolo 75;
e.
dispongono di un regolamento sui contributi e sulle spese di cui all’articolo 80.

3 Il DFF pubblica un elenco degli organi di mediazione.

4 Se singoli fornitori di servizi finanziari non hanno alcuna possibilità di affiliarsi a un organo di mediazione, il DFF può obbligare un organo ad ammettere tali fornitori. Se per più fornitori di servizi finanziari non esiste un organo di mediazione adeguato, questo può essere istituito dal Consiglio federale.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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