E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 82 ONC dal 2021

Art. 82 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 821Condizioni per i rimorchi speciali

1 Per la limitazione del peso effettivo dei rimorchi speciali è applicabile l’articolo 67 capoverso 5 o il peso del convoglio iscritto nel permesso giusta l’articolo 78.2

2 Il veicolo che traina un rimorchio speciale non può trainare nel contempo alcun altro veicolo. In casi giustificati, l’autorità può tuttavia autorizzare che trattori o autocarri trainino, al massimo, due rimorchi speciali e che veicoli a motore, ad eccezione dei motoveicoli, tranino, al massimo, due piccole casse mobili. Per gli espositori di fiere può autorizzare due rimorchi per una lunghezza complessiva massima della combinazione di veicoli di 30 m.3

3 Il permesso per i rimorchi speciali, eccettuate le casse mobili montate su ruote (art. 77 cpv. 4), è rilasciato per il rimorchio e limitato a determinati veicoli trattori.


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz