1 Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse soltanto:1
2 Se la circolazione rischia di essere notevolmente ostacolata, il permesso deve essere rifiutato, salvo qualora, per la natura della merce o per l’urgenza del viaggio, per la lunghezza del percorso o per difficoltà di trasbordo e simili, non si possa ragionevolmente pretendere l’uso di un altro mezzo di trasporto.5
3 Entro i limiti del territorio cantonale, l’autorità cantonale può permettere viaggi con veicoli più larghi, su strade segnalate per una determinata larghezza massima, se le condizioni della strada lo permettono.6
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1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).
4 Introdotta dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 1990, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 78).
7 Abrogato dal n. I dell’O del 30 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).