Art. 80 OLL 1 dal 2021
Art. 80
Comunicazioni e rapporti
(art. 41 LL)
1 I Cantoni comunicano alla SECO:
- a.
- le autorità d'esecuzione e le autorità di ricorso designate conformemente all'articolo 41 capoverso 1 della legge;
- b.
- i giorni festivi parificati alle domeniche conformemente all'articolo 20a capoverso 1 della legge;
- c.
- le ordinanze cantonali d'esecuzione emanate in virtù della legge nonché tutte le modifiche;
- d.
- le decisioni in merito alle misure amministrative, alle sentenze penali e alle ordinanze di non luogo a procedere in versione integrale e motivata.
2 I Cantoni trasmettono annualmente alla SECO i dati necessari per il rapporto all'attenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro e per provvedere all'alta vigilanza.
3 I dati richiesti dalla SECOdevono essergli trasmessi entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
4 L'autorità cantonale trasmette alla SECO una copia dei permessi concernenti la durata del lavoro da essa rilasciati e lo informa delle decisioni e dei provvedimenti presi conformemente agli articoli 51 capoversi 2 e 3, 52 e 53 della legge.45
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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