Art. 79 LSerFi dal 2020
Art. 79 Obbligo di informazione
1 I fornitori di servizi finanziari informano i clienti della possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione:
- a.
- all’avvio di una relazione d’affari nel quadro dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c;
- b.
- in caso di reiezione di una pretesa giuridica rivendicata dal cliente; e
- c.
- in qualsiasi momento, su richiesta del cliente.
2 L’informazione è fornita in una forma adeguata e comprende nome e indirizzo dell’organo di mediazione al quale il fornitore di servizi finanziari è affiliato.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
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