1 L’onere fondiario si estingue con la cancellazione dell’iscrizione o con la perdita totale del fondo gravato.
2 La rinuncia, il riscatto e le altre cause di estinzione danno un’azione al proprietario del fondo gravato per chiedere dal debitore614 che l’iscrizione sia cancellata.
614 Nel testo tedesco «Berechtigte» e in quello francese «créancier», ossia «creditore».
2. Riscatto >a. Da parte del creditore >