Falsità in documenti di servizio
1. Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il servizio o altera un tale documento, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica; chiunque fa uso, a scopo d’inganno, di un atto di questa natura formato od alterato da un terzo, chiunque, indebitamente, sopprime o fa sparire un documento che ha importanza per il servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).