1 La presentazione di una domanda di mediazione presso un organo di mediazione non esclude la possibilità di adire il giudice civile né ostacola una siffatta azione.
2 Alla conclusione di una procedura dinanzi a un organo di mediazione, l’attore può rinunciare unilateralmente ad esperire la procedura di conciliazione secondo il Codice di procedura civile44.
3 L’organo di mediazione pone termine alla procedura non appena un’autorità di conciliazione, un’autorità giudiziaria, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa è investita della causa.
44 RS 272