(art. 30 cpv. 4 LCStr)
1 Nel trasporto di animali, le escrezioni non devono giungere all’esterno. Se necessario, il pavimento dev’essere coperto di materiale sufficientemente assorbente.
2 I veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto regolare di ungulati soltanto se autorizzati a tale scopo come da iscrizione nella licenza di circolazione. Le pareti sino all’altezza prescritta e il pavimento devono essere stagni in modo che gli escrementi non possano giungere all’esterno.2
3 Su motoveicoli e velocipedi gli animali possono essere trasportati soltanto in gabbie o cesti.
4 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie e dell’ordinanza del 23 aprile 20084 sulla protezione degli animali.5
1 Nuovo testo giusta l’art. 72 n. 2 dell’O del 27 mag. 1981 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° lug. 1981 (RU 1981 572).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
3 RS 916.401
4 RS 455.1
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
SZ | BEK 2016 73 | SVG, ungenügende Sicherung der Ladung (Mitführen eines Hundes im Fussraum des Beifahrers); (EGV-SZ 2017 A 4.2) | Schuldig; Beschuldigte; Ladung; Tiere; Berufung; Hunde; Beifahrers; Urteil; Fussraum; Recht; Beifahrersitz; Hundes; Gefahr; Sicherung; Stören; Staatsanwaltschaft; Beschuldigten; Ablenken; Fahrzeug; Bundesgericht; Kantonsgericht; Tieren; Sachen; Gesichert; Sachverhalt; Beschwerde; Transport; Lenkerin; Befehl; Erstinstanzlich |