(art. 30 cpv. 2 LCStr)
1 Il carico dev’essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all’asse.1
2 Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:2
3 Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell’asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.7
4 Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l’autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza.
5 Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per la loro costruzione di 40 km/h.8
6 Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale.
7 Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d’acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).
5 Introdotta dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
6 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 19 feb. 1992, in vigore dal 1° apr. 1992 (RU 1992 536).
7 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
GR | SK1-14-38 | Verletzung von Verkehrsregeln | Berufung; Stanz; Recht; Urteil; Bünden; Graubünden; Verfahren; Schuldig; Fungskläger; Verfahren; Maloja; Schädigung; Zirksgericht; Berufungskläger; Stunden; Defläche; Kanton; Fahrzeug; Bezirksgericht; Handlung; Verletzung; Ladefläche; Kantons; Verbindung; Ladung; Fungsverfahren; Erstinstanzlich; Anwaltschaft |
GR | SK1-11-26 | Widerhandlung gegen Vorschriften des Strassenverkehrsgesetzes | Stanz; Berufung; StPO-CH; Recht; Recht; Beweis; Verfahren; Partement; Vorinstanz; Departement; Sachverhalt; Kanton; Fügung; Graubünden; Befragung; Entscheid; Schuldig; Kantons; Rapport; Akten; Mäss; Verfahren; Fahrzeug; Prozess; Polizeirapport |