1 I veicoli a motore (ad eccezione dei motoveicoli), possono rimorchiare a traino al massimo un altro veicolo a motore senza rimorchio, i motoveicoli non più di un altro motoveicolo. La rimorchiatura di veicoli a pedale efficienti è vietata. L’autorità cantonale può autorizzare la rimorchiatura di due trattori o di due veicoli a motore leggeri – ad eccezione dei motoveicoli.1
2 Il veicolo rimorchiato deve essere guidato da una persona provvista di licenza di condurre, se il dispositivo di traino non ne garantisce la sterzatura. Nessuno può prendere posto su veicoli a motore poggianti interamente o in parte su un dispositivo di traino mobile.2
3 I veicoli a motore che non possono essere frenati con dispositivi propri devono essere agganciati rigidamente al veicolo rimorchiante, del quale non devono, di regola, superare il peso effettivo.3
4 I motoveicoli possono essere rimorchiati, posando la loro parte anteriore su un veicolo a motore – ad eccezione di un motoveicolo con carrozzino.4 Nessuno può prendere posto sul veicolo rimorchiato; questo non deve potersi staccare né rovesciare. Con la corda, può essere rimorchiato solo un motoveicolo in panna; il suo conducente deve, se è necessario, poter lasciare immediatamente la corda.
5 La lunghezza massima di una sbarra di rimorchiatura è di 5 m e di una corda di rimorchiatura 8 m. La corda deve essere contrassegnata nel mezzo, in modo ben visibile. L’uso di catene è vietato; è parimente vietato l’uso di cavi per rimorchiare motoveicoli.
1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
3 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
4 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
BGE | Regeste | Schlagwörter |
91 IV 197 | Art. 7 Abs. 1, 95 Ziff. 2 SVG, Art. 72 Abs. 2 VRV. Auch der Lenker eines geschleppten Personenwagens führt ein Motorfahrzeug. | Motor; Motorfahrzeug; Geschleppt; Geschleppte; Fahrzeug; Führer; Geschleppten; Busse; Motorfahrzeuge; Jordi; Betrieb; Basel; Führerausweis; Lenker; Zugwagen; Kantons; Basel-Landschaft; Urteil; Zugwagens; Widerhandlung; Verkehr; Personenwagen; Motorfahrzeuges; Veranlasst; Motorwagen; Wagen; Stehende; Staatsanwaltschaft; Kassationshof |