E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 72 ONC dal 2021

Art. 72 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 72 Rimorchiatura a traino di veicoli a motore

1 I veicoli a motore (ad eccezione dei motoveicoli), possono rimorchiare a traino al massimo un altro veicolo a motore senza rimorchio, i motoveicoli non più di un altro motoveicolo. La rimorchiatura di veicoli a pedale efficienti è vietata. L’autorità cantonale può autorizzare la rimorchiatura di due trattori o di due veicoli a motore leggeri – ad eccezione dei motoveicoli.1

2 Il veicolo rimorchiato deve essere guidato da una persona provvista di licenza di condurre, se il dispositivo di traino non ne garantisce la sterzatura. Nessuno può prendere posto su veicoli a motore poggianti interamente o in parte su un dispositivo di traino mobile.2

3 I veicoli a motore che non possono essere frenati con dispositivi propri devono essere agganciati rigidamente al veicolo rimorchiante, del quale non devono, di regola, superare il peso effettivo.3

4 I motoveicoli possono essere rimorchiati, posando la loro parte anteriore su un veicolo a motore – ad eccezione di un motoveicolo con carrozzino.4 Nessuno può prendere posto sul veicolo rimorchiato; questo non deve potersi staccare né rovesciare. Con la corda, può essere rimorchiato solo un motoveicolo in panna; il suo conducente deve, se è necessario, poter lasciare immediatamente la corda.

5 La lunghezza massima di una sbarra di rimorchiatura è di 5 m e di una corda di rimorchiatura 8 m. La corda deve essere contrassegnata nel mezzo, in modo ben visibile. L’uso di catene è vietato; è parimente vietato l’uso di cavi per rimorchiare motoveicoli.


1 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
3 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
4 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).



Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
91 IV 197Art. 7 Abs. 1, 95 Ziff. 2 SVG, Art. 72 Abs. 2 VRV. Auch der Lenker eines geschleppten Personenwagens führt ein Motorfahrzeug. Motor; Motorfahrzeug; Geschleppt; Geschleppte; Fahrzeug; Führer; Geschleppten; Busse; Motorfahrzeuge; Jordi; Betrieb; Basel; Führerausweis; Lenker; Zugwagen; Kantons; Basel-Landschaft; Urteil; Zugwagens; Widerhandlung; Verkehr; Personenwagen; Motorfahrzeuges; Veranlasst; Motorwagen; Wagen; Stehende; Staatsanwaltschaft; Kassationshof
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz