Spese di salvataggio
1 L’assicuratore è tenuto a rimborsare all’avente diritto le spese delle misure non manifestamente inopportune che questi ha prese per scemare il danno (art. 61), anche quando tali misure siano rimaste senza effetto, o quando le spese aggiunte all’indennità eccedano l’importo della somma assicurata.
2 Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento l’assicuratore sopporta le spese nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.