Art. 70 LSerFi dal 2021
Art. 70
Prodotti strutturati
1 I prodotti strutturati possono essere offerti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a clienti privati che non hanno una relazione durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti soltanto se sono emessi, garantiti o assicurati in modo equivalente da:
- a.
- una banca secondo la LBCR38;
- b.
- un’assicurazione secondo la LSA39;
- c.
- una società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi40;
- d.
- un istituto estero sottoposto a una vigilanza prudenziale equivalente.
2 L’emissione da parte di società veicolo di prodotti strutturati destinati a clienti privati è ammessa se tali prodotti:
- a.
- sono offerti da:
- 1.
- un intermediario finanziario secondo la LBCR, la LIsFi e la LICol41,
- 2.
- un’impresa di assicurazione secondo la LSA,
- 3.
- un istituto estero sottoposto a una vigilanza equivalente; e
- b.
- sono assicurati in modo conforme ai requisiti di cui al capoverso 1.
3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti concernenti la garanzia.
38 RS 952.0
39 RS 961.01
40 RS 954.1
41 RS 951.31
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
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