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Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Art. 70 LIFD dal 2023

Art. 70 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 70

Ricavo netto da partecipazioni

1 Il ricavo netto da partecipazioni secondo l’articolo 69 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministra­tive effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da parteci­pazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È fatto salvo l’articolo 207a.155

2 Non sono ricavo da partecipazioni:

a.156
...
b.
i proventi che rappresentano spese giustificate dall’uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa;
c.157
gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

3 Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell’utile netto imponibile (art. 58 e segg.).158

4 Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:

a.
nella misura in cui il provento dell’alienazione sia superiore al costo d’investi­mento;
b.159
se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un’altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente l’alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.160

5 Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c’è un nesso causale tra utili e perdite o ammorta­menti su partecipazioni ai sensi degli articoli 62, 69 e 70.161

6 Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 1934162 sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi agli strumenti di capitale di terzi secondo l’articolo 11 capoverso 4 o 30b capoverso 6 o 7 lettera b LBCR approvati dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali.163

155 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

156 Abrogata dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

157 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

158 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

159 Nuovo testo giusta il n. II 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

160 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

161 Introdotto dal n. I 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669; FF 1997 II 963).

162 RS 952.0

163 Introdotto dal n. I 1 della LF del 14 dic. 2018 sul calcolo della deduzione per partecipazioni in caso di banche di rilevanza sistemica (RU 2019 1207; FF 2018 1013). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
147 II 155 (2C_132/2020)
Regeste
Auslegung von Art. 62 Abs. 4 DBG ( Art. 28 Abs. 1 ter StHG ). Art. 62 Abs. 4 DBG ist eine steuerrechtliche Berichtigungsbestimmung. Sie ermöglicht, beim steuerbaren Gewinn der geprüften Periode nicht begründete Abschreibungen oder Wertberichtigungen aus einem früheren Steuerjahr aufzurechnen, soweit sie sich auf die in Art. 70 Abs. 4 lit. b DBG erwähnten Beteiligungen beziehen. Die Aufrechnung kann Abschreibungen oder Wertberichtigungen betreffen, die sich als nicht mehr begründet erweisen oder es nie waren. Analogie mit Art. 63 Abs. 2 DBG (E. 10).
Fiscal; Fiscale; Amortissement; été; Consid; Participation; Participations; Amortissements; Recourante; Repris; Reprise; Arrêt; Société; L'autorité; Valeur; Justifié; Canton; Bénéfice; Correction; Provision; Archives; Justifiés; Corrections; Comme; Période; Droit; Sociétés; Aurait; Fédéral
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