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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 68 ONC dal 2022

Art. 68 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 68

265 Rimorchi266

1 I veicoli a motore e i velocipedi possono trainare un solo rimorchio.267

2 Sono applicabili le seguenti eccezioni:

a.
i carri industriali con motore possono trainare due rimorchi o, con autorizzazione cantonale, tre rimorchi;
b.
i trattori industriali possono trainare due rimorchi industriali o due rimorchi agricoli e forestali;
c.
nel traffico locale l’autorità cantonale può autorizzare, per i veicoli della Confederazione, due rimorchi industriali.268

3 I trattori e i carri con motore agricoli e forestali possono trainare due rimorchi agri­coli e forestali, così come i monoassi agricoli e forestali, se l’asse del primo rimorchio è azionato dal motore. Se utilizzati a scopo agricolo e forestale, i convogli agri­coli e forestali possono trainare inoltre un rimorchio vuoto o un rimorchio di la­voro leggero.269

4 I rimorchi per il trasporto di persone possono essere utilizzati sol­tanto per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione. Gli autobus pos­sono trainare soltanto un rimorchio per il bagaglio di peso totale massimo di 3,50 t.270

5 ...271

6 Nel caso di sinistri e per esercizi d’intervento in caso di sinistri, è permesso trainare con autoveicoli due rimorchi del servizio an­tincen­dio o della protezione civile oppure due attrezzi antincendio concepiti per trazione animale o manuale.272

7 I rimorchi trainati da velocipedi non possono superare, compreso il carico, 1,00 m di larghezza. Sul lato posteriore il carico può sporgere al massimo di 50 cm. Il peso effettivo non può superare 80 kg.273

265 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816).

266 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

267 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

268 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).

269 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

270 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

271 Abrogato dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 2022 13).

272 Introdotto dall’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).

273 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
144 IV 386Art. 93 Abs. 2 lit. a SVG, Art. 68 Abs. 5 VRV, Art. 7 VTS; Kombination eines leichten Sattelschleppers mit einem Sattelanhänger, die den Vorschriften betreffend Gewicht nicht entspricht. Art. 68 Abs. 5 VRV muss im Zusammenhang mit Art. 7 Abs. 4 und 6 VTS ausgelegt werden (E. 2.2). Sattelanhänger dürfen an leichten Sattelschleppern nur mitgeführt werden, wenn das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht der Fahrzeugkombination nicht überschritten wird. Ein nicht betriebssicheres Fahrzeug liegt vor, wenn die Kombination diesen Vorschriften nicht entspricht. Es setzt nicht voraus, dass der Zug überladen ist (E. 2.2.3). Della; Dell'; Veicolo; Rimorchi; Totale; Trattore; Circolazione; Semirimorchi; Convoglio; Carico; Rimorchio; peso; Nella; Semirimorchio; Veicoli; Ricorrente; Combinazione; LCStr; Sella; Corte; Federale; Licenza; Prescrizioni; Massimo; Menzionato; Vuoto; Conforme; Cantonale; Stato; Effettivo
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