1 La pubblicità relativa agli strumenti finanziari deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
2 Nella pubblicità si rinvia al prospetto e al foglio informativo di base relativo allo strumento finanziario in questione e si indica dove si possono ottenere.
3 La pubblicità e le altre informazioni sugli strumenti finanziari destinate agli investitori devono corrispondere alle indicazioni contenute nel prospetto e nel foglio informativo di base.