1 L’emittente comunica tempestivamente le modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari affinché agli investitori sia garantito l’esercizio dei propri diritti.
2 Per il rimanente, il contenuto e l’estensione della pubblicazione si fondano sulle condizioni di emissione. L’articolo 64 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.
3 Sono fatte salve disposizioni di legge speciali.