E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)

Art. 65 LStrl dal 2020

Art. 65 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 651Rifiuto d’entrata e allontanamento all’aeroporto

1 Se l’entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all’aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

2 L’autorità competente per il controllo al confine emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen2 una decisione motivata a nome della SEM. Contro questa decisione può essere presentata opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Essa non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull’opposizione entro 48 ore.3

2bis Contro la decisione della SEM sull’opposizione può essere presentato ricorso entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.4

3 La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro le zone di transito internazionali degli aeroporti per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76-78). Sono fatte salve le disposizioni relative all’ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d’asilo (art. 22 LAsi5).6


1 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149).
2 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
4 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
5 RS 142.31
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
F-4921/2019Fristwiederherstellungsgesuch nach NichteintretensentscheidRecht; Beschwerde; Rechtsmittel; Frist; Urteil; Stunden; Desverwaltungsgericht; Bundesverwaltungsgericht; Rechtsmittelbelehrung; Einsprache; Interesse; Verfahren; Flughafen; Person; Einreise; Rechtsschutzinteresse; Schweiz; Wäre; Fristwiederherstellung; Urteile; Vertreten; Beschwerdeführende; Einspracheentscheid; Fristwiederherstellungsgesuch; Verfügung; Verfahrens; Entscheid; Eintreten; Gesuch
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz