(art. 30 cpv. 1 LCStr)
1 I passeggeri dei motoveicoli nonché dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei veicoli a motore a tre ruote simili a motoveicoli devono sedersi a cavalcioni e devono poter utilizzare predellini e poggiapiedi. Un fanciullo al di sotto dei sette anni può prendere posto soltanto su un apposito sedile autorizzato dall’autorità d’ammissione.
2 Nei carrozzini dei motoveicoli possono prendere posto soltanto tante persone quanti sono i sedili autorizzati. Sui rimorchi dei motoveicoli non possono essere trasportate persone.
3 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:
4 Oltre alle possibilità di cui nel capoverso 3, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino sicuro. Il seggiolino, in particolare, deve proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente.
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6 Sui velocipedi aventi due ruote sul medesimo asse l’autorità cantonale può autorizzare più posti delle paia di pedali a disposizione.
219 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).
220 RS 741.41
221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1315).
222 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).
223 Abrogato dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).