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Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Art. 63 ONC dal 2022

Art. 63 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 63

219 Passeggeri su motoveicoli e velocipedi

(art. 30 cpv. 1 LCStr)

1 I passeggeri dei motoveicoli nonché dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei veicoli a motore a tre ruote simili a motoveicoli devono sedersi a cavalcioni e devono poter utilizzare predellini e poggiapiedi. Un fanciullo al di sotto dei sette anni può prendere posto soltanto su un apposito sedile autorizzato dall’autorità d’ammissione.

2 Nei carrozzini dei motoveicoli possono prendere posto soltanto tante persone quanti sono i sedili autorizzati. Sui rimorchi dei motoveicoli non possono essere trasportate persone.

3 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:

a.
sui velocipedi a più posti, tante persone quante sono le paia supplementari di pedali disponibili; i fanciulli possono essere trasportati soltanto se sono in grado di pedalare restando seduti;
b.
su un elemento rimorchiato ai sensi dell’articolo 210 capoverso 5 OETV220 collegato a un velocipede a uno o due posti: un fanciullo, se è in grado di pedalare restando seduto, o una persona disabile in una sedia a rotelle;
c.221
su un velocipede appositamente predisposto o su una speciale combinazione velocipede/sedia a rotelle: una persona disabile; oppure
d.222
su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti oppure su un velocipede appositamente predisposto: al massimo due fan­ciulli sistemati su sedili protetti.

4 Oltre alle possibilità di cui nel capoverso 3, i ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare un fanciullo su un seggiolino sicuro. Il seggiolino, in particolare, deve proteggere le gambe del fanciullo e non intralciare i movimenti del conducente.

5 ...223

6 Sui velocipedi aventi due ruote sul medesimo asse l’autorità cantonale può autorizzare più posti delle paia di pedali a disposizione.

219 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4487).

220 RS 741.41

221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1315).

222 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

223 Abrogato dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2012 1821).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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