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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 62 LPP dal 2023

Art. 62 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 62

Compiti dell’autorità di vigilanza

1 L’autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revi­sione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:241

a.242
verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previ­denza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali;
b.243
esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza profes­sionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;
c.
prende visione dei rapporti dell’organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
d.
prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati;
e.244
giudica le controversie relative al diritto dell’assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedi­mento è gratuito per gli assicurati.

2 Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 8586b CC245.246

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull’approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull’esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione par­ziale.247

241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

242 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

243 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

244 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

245 RS 210

246 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

247 Introdotto dall’all. n. 10 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Kommentare zum Gesetzesartikel

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ISABELLE VETTER-SCHREIBER Kommentar zur beruflichen Vorsorge2013
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