Art. 6 OLL 1 dal 2021
Art. 6
Aziende di giardinaggio
(art. 2 cpv. 1 lett. e, art. 3 LL)
1 Sono aziende prevalentemente adibite alla produzione delle piante le aziende nelle quali la maggior parte dei lavoratori è occupata in uno o più dei seguenti settori:
- a.
- orticoltura;
- b.
- coltura di piante in vaso e di fiori da recidere;
- c.
- vivai e frutticoltura, comprese le piante erbacee e gli arbusti.
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6 Abrogato dall'art. 22 dell'O del 28 set. 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4959).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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