1 Se uno strumento finanziario è offerto a clienti privati, il produttore redige previamente un foglio informativo di base.
2 Il foglio informativo di base non è necessario per strumenti finanziari che possono essere acquistati per clienti privati esclusivamente nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale.
3 Il Consiglio federale può designare terzi qualificati ai quali può essere delegata la redazione del foglio informativo di base. Il produttore rimane responsabile della completezza e correttezza delle indicazioni ivi contenute nonché del rispetto degli obblighi di cui ai capitoli 2-4 (art. 58-68).
4 Se a clienti privati sono offerti strumenti finanziari sulla base di indicazioni orientative, queste devono figurare quantomeno in una versione provvisoria del foglio informativo di base.