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Legge sui servizi finanziari (LSerFi)

Art. 56 LSerFi dal 2020

Art. 56 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 56 Supplementi

1 Un supplemento al prospetto deve essere elaborato se, tra l’approvazione del prospetto e la chiusura definitiva di un’offerta pubblica o l’avvio del commercio presso una sede di negoziazione, emergono o sono constatati nuovi fatti che potrebbero influenzare sensibilmente la valutazione dei valori mobiliari.

2 Il supplemento è notificato all’organo di verifica immediatamente dopo che il nuovo fatto è emerso o constatato.

3 L’organo di verifica decide in merito all’approvazione del supplemento entro sette giorni civili al massimo. Il supplemento è pubblicato immediatamente dopo la decisione. Le note di sintesi sono completate con le informazioni contenute nel supplemento.

4 L’organo di verifica tiene un elenco dei fatti che per la loro natura non rendono necessaria un’approvazione del supplemento. I supplementi relativi a tali fatti sono pubblicati contestualmente alla notificazione all’organo di verifica.

5 Se un nuovo fatto secondo il capoverso 1 emerge nel corso di un’offerta pubblica, il termine dell’offerta scade al più presto due giorni dopo la pubblicazione del supplemento. Gli investitori possono ritirare una sottoscrizione o una promessa di acquisto fino allo scadere del termine di sottoscrizione o del termine dell’offerta.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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